Emergenza COVID19: Decreto Cura Italia, prima parte

 

Norme per tutti i contribuenti

  1. 1)     Mini -proroga di 4 giorni. Sono prorogati al 20 marzo 2020 i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza lunedì 16 marzo 2020
    Nuovo termine: i pagamenti in scadenza il 16 marzo 2020 si potranno effettuare entro il 20 marzo 2020
  • Sospesi i termini dei versamenti, in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi di addebito dell’Inps, atti di accertamento emessi delle Dogane e atti esecutivi emessi dagli enti locali
    Nuovo termine: i versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso
  • 3)     Tutti i contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione ter, della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell’Unione europea, o del saldo e stralcio
    Differito il termine del 28 febbraio 2020, per il pagamento della rata della rottamazione ter, della rata della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell’Ue, e del 31 marzo 2020, per la seconda rata del saldo e stralcio
    Nuovo termine: i versamenti prorogati si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno
  • Tutti i contribuenti, persone fisiche e soggetti collettivi, società di persone o di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali  
    Sospesi gli adempimenti fiscali in scadenza nel periodo compreso dall’8 marzo al 31 maggio 2020
     
    Nuovo termine:
    a titolo di esempio, la presentazione della dichiarazione annuale Iva 2020, per il 2019, in scadenza il 30 aprile 2020 si potrà effettuare entro il 30 giugno senza applicazione di sanzioni

Norme per alcune categorie di contribuenti

  1. Contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2milioni di euro nel periodo d’imposta 2019  
    Sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono tra 8 e 31 marzo 2020, relativi a: ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; Iva; contributi previdenziali e assistenziali; premi per assicurazione obbligatoria
     
    Nuovo termine
    : i versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020, o in rate mensili, fino ad un massimo di 5, a decorrere dalla stessa data . Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso
  2. 2)     Contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d’imposta 2019
    I ricavi o compensi percepiti tra il 16 e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, se a febbraio non sono state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato
    Nuovo termine: si dovrà versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020, o a rate mensili, fino ad un massimo di 5 rate, a decorrere dal mese di maggio 2020

Lo Studio rimane a disposizione per ogni necessità.