Emergenza COVID19: Misure a sostegno della liquidità

 

Misure attivate attraverso il sistema bancario

Misure a favore delle imprese

Art. 49 – Fondo centrale di garanzia PMI

Viene rafforzato ed esteso l’utilizzo del Fondo di Garanzia PMI (Mediocredito Centrale . Invitalia) per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto; il Fondo provvede a garantire sino ad un massimo dell’80% i finanziamenti erogati dal sistema bancario alle imprese, facilitando in questo modo l’erogazione degli stessi.

Queste le misure:

  • aumento dell’importo massimo garantito sino a 5 milioni di euro per singola impresa;
  • la garanzia è a titolo gratuito, quindi senza pagamento di commissioni al Fondo;
  • sono ammissibili alla garanzia del fondo anche operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza almeno per il 10% del debito residuo;
  • la garanzia sarà allungata automaticamente nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlate all’emergenza COVID-19;
  • la valutazione per l’accesso al Fondo è effettuata esclusivamente sul modulo economico finanziario, con esclusione del modulo “andamentale” consentendo così di ammettere al Fondo anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all’epidemia;
  • è prevista l’eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni al di sotto di una soglia fisiologica di operazioni deliberate e non perfezionate;
  • sono ammissibili alla garanzia del fondo nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo è concesso gratuitamente e senza valutazione;
  • per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
  • per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza COVID-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti;
  • è elevato a 40.000 euro l’importo massimo per le operazioni di microcredito (art. 111 d.lgs. n. 385 del 1993), con relativo aggiornamento del D.M. 17 ottobre 2014, n. 176;
  • sono estese anche al settore dell’agricoltura e della pesca le disposizioni in materia di Fondo centrale di garanzia per le PMI, attraverso le specifiche garanzie rilasciate da ISMEA, che avrà a disposizioni 80 milioni di euro da utilizzare per tali misure di garanzia;
  • sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

Beneficiari

In relazione alla misura sopra analizzata, i beneficiari sono rappresentati da micro, piccole e medie imprese, definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 sulla base dei seguenti requisiti:

Tipologia di imprese N. Medio ULA / anno Totale stato patrimoniale     Fatturato annuo
MICRO < 10 ≤ 2 milioni ↔ O ≤ 2 milioni
PICCOLA < 50 ≤ 10 milioni ↔ O ≤ 10 milioni
MEDIA < 250 ≤ 50 milioni ↔ O ≤ 43 milioni

Art. 56 – Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese

Sospensione delle scadenze, in relazione alle esposizioni debitorie non deteriorate, nei confronti di banche e di intermediari finanziari di cui possono beneficiare (facendone

richiesta al soggetto creditore) microimprese e PMI italiane  che alla data di entrata in vigore del Decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito, rispetto ai quali la misura dispone quanto segue:

  1. apertura di credito, per gli importi esistenti alla data del 29 febbraio 2020, o se superiori alla data del Decreto, è stabilito che non vi potrà essere alcuna revoca fino al 30 settembre 2020, sia con riferimento alla parte del finanziamento utilizzata che quella ancora da utilizzare;
  2. contratti per prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, per cui è prevista una proroga fino al 30 settembre 2020. È inoltre previsto uguale trattamento per tutti gli elementi accessori relativi al contratto principale. Così come viene chiarito nella relazione illustrativa, il tutto non determinerà, da un punto di vista attuariale, alcun aggravio di costi né per l’intermediario e tanto meno per il soggetto fruitore (impresa). Si chiarisce inoltre che tutti gli oneri amministrativi restano a carico dell’intermediario;
  3. mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale, anche se perfezionati mediante il rilascio di cambiali agrarie, con le rate o i canoni di leasing aventi scadenza anteriore al 30 settembre 2020. Nella misura è prevista la sospensione dei pagamenti sino al 30 settembre 2020 unitamente agli elementi accessori, senza che ciò, in termini attuariali, comporti aggravio di costi né per l’intermediario e né tanto meno per le imprese clienti. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato.

Gli oneri amministrativi anche in questa circostanza restano a carico degli intermediari. Resta salvo, così come indicato nella presente disposizione, che le imprese possono beneficiare della sospensione anche della sola quota capitale.

Durante il periodo di moratoria gli intermediari devono sospendere il computo dei giorni di persistenza dell’eventuale scaduto o sconfinamento, come precisato anche nella relazione illustrativa. Questa previsione evita l’inserimento della posizione tra i crediti deteriorati (Non Performing Loan)

Le imprese devono autocertificare di aver subito in via temporanea una carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia  per ottenere una moratoria sui finanziamenti che alla data di pubblicazione del Decreto non siano segnalate dall’intermediario in una delle situazioni che qualificano il credito come “deteriorato” . La sospensione dei pagamenti priva le banche della possibilità di valutare autonomamente se acconsentire o meno a modifiche alle condizioni contrattuali in base alla situazione economico-finanziaria dei debitori.

La moratoria non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria, salvo che non sussistano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari a rivedere il giudizio sulla qualità creditizia del debitore durante il periodo di moratoria.

Per mitigare gli effetti economici di un possibile peggioramento nella qualità dei crediti oggetto di moratoria, alle misure di sostegno è associata la previsione del possibile intervento del Fondo di Garanzia per le PMI (che copre parzialmente le esposizioni interessate). Il comma 6 stabilisce che le operazioni oggetto delle misure di sostegno sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia, con una dotazione di 1,73 miliardi.

Beneficiari

Riguardo alla platea dei beneficiari, si ritiene che essa comprenda anche i liberi professionisti e i lavoratori autonomi: ciò si deduce sia dalla raccomandazione 2003/361/Ce che dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge finanziaria 2016), in merito ai “Piani operativi POR e PON del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)”; quest’ultima ha esteso l’accesso “ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita[…].

Pertanto, considerando il contesto critico in cui il presente Decreto vuole perseguire i propri obiettivi, risulterebbe incoerente un’interpretazione restrittiva della cerchia dei beneficiari, rispetto alla quale appare eventualmente opportuno un chiarimento.

Art. 57 – Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia

La norma mira a rafforzare la liquidità del sistema economico, prevedendo le seguenti misure, anche a favore delle grandi imprese, che non possono avere accesso al Fondo di Garanzia per le PMI che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, operanti in settori individuati con decreto ministeriale:

  • le banche, con il supporto di Cassa depositi e prestiti, potranno erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza sanitaria;
  • CDP, infatti potrà supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti tramite specifici strumenti quali plafond di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita, rispetto alle esposizioni assunte dalle banche stesse;
  • lo Stato potrà concedere “controgaranzie” fino ad un massimo dell’80% delle esposizioni assunte da CDP e a condizioni di mercato, con un evidente effetto moltiplicativo delle risorse a disposizione del sistema.

Per il fondo destinato alla copertura delle garanzie dello Stato è prevista una dotazione iniziale di 500 milioni.

Art. 57Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia

La norma mira a rafforzare la liquidità del sistema economico, prevedendo le seguenti misure, anche a favore delle grandi imprese, che non possono avere accesso al Fondo di Garanzia per le PMI che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, operanti in settori individuati con decreto ministeriale:

  • le banche, con il supporto di Cassa depositi e prestiti, potranno erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza sanitaria;
  • CDP, infatti potrà supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti tramite specifici strumenti quali plafond di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita, rispetto alle esposizioni assunte dalle banche stesse;
  • lo Stato potrà concedere “controgaranzie” fino ad un massimo dell’80% delle esposizioni assunte da CDP e a condizioni di mercato, con un evidente effetto moltiplicativo delle risorse a disposizione del sistema.

Per il fondo destinato alla copertura delle garanzie dello Stato è prevista una dotazione iniziale di 500 milioni.

Art. 72 – Misure per l’internazionalizzazione del sistema Paese

È istituito il fondo denominato “Fondo per la promozione integrata”, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2020, volto alla realizzazione di diverse iniziative, tra cui la costituzione, nell’ambito del fondo rotativo per programmi di penetrazione commerciale in Paesi Extra UE di una sezione separata per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto – in regime “de minimis” – fino al 50% dei finanziamenti concessi.

Misure in favore dei lavoratori autonomi

Art. 54 – Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”

La norma estende la possibilità, per 9 mesi, di accedere al Fondo di Solidarietà (di cui all’art. 2, comma 475, della L. 244/2007) per la sospensione del pagamento delle rate relativi al mutuo per l’acquisto della prima casa anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti. Questi ultimi dovranno autocertificare che, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, hanno registrato un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza COVID-19.

A tale scopo, non è necessaria la presentazione dell’indicatore ISEE.

Il mutuo deve inoltre essere in ammortamento da almeno 1 anno al momento della presentazione della domanda.

Per l’anno 2020, al Fondo di Solidarietà destinato a supportare la moratoria in questione anche attraverso il pagamento di interessi compensativi (fino al 50%) sono assegnati 400 milioni.

Si avvisa inoltre che tutte le Banche stanno mettendo a punto le modalità operative per l’accesso alle misure agevolative sopra descritte. È opportuno richiedere con precisione a quale misura agevolativa si vuole ricorre.

Si pone a conoscenza, inoltre, che alcuni Confidi hanno già deliberato appositi stanziamenti di garanzia che consentono, in aggiunta a quanto stanziato dal Fondo PMI, di aggiungere un ulteriore 10% al valore capitale garantito.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento necessario.

Cordiali saluti.