Nuove modalità di versamento 2° acconto imposte
Con la risoluzione 93/E/2019 del 12 novembre, l’Agenzia delle entrate è intervenuta per chiarire le modalità di versamento del secondo acconto, alla luce delle novità introdotte con il Decreto fiscale (articolo 58 D.L. 124/2019).
Infatti, con la richiamata disposizione è stato previsto, per i soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la proroga dei versamenti al 30 settembre 2019, che gli acconti Irpef, Ires e Irap debbano essere corrisposti in due rate, ciascuna nella misura del 50%.
Con riferimento all’ambito soggettivo, i soggetti che potranno rideterminare il secondo acconto sono:
- i contribuenti che esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli Isa;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun Isa, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
- i contribuenti che applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014;
- i contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011;
- i contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- i contribuenti che ricadono nelle altre cause di esclusione dagli Isa.
Tutti i soggetti appena richiamati, dunque, potranno versare il secondo acconto nella misura del 50%.
Per quanto riguarda l’ambito oggettivo, la rimodulazione del versamento degli acconti è applicabile, oltre che alle imposte individuate espressamente dall’articolo 58 D.L. 124/2019 (Irpef, Ires, Irap), anche:
- all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfettari,
- alla cedolare secca sui canoni di locazione,
- all’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) o sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe).
Da ultimo la risoluzione precisa che il secondo acconto può essere versato nella minor misura del 50% indipendentemente dalla data di effettivo versamento della prima rata nella misura del 40%.
Quando, invece, l’acconto è dovuto in unica soluzione, la misura è del 90%.
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