Nuovo codice della crisi di Impresa

 

 Il Consiglio dei Ministri, in data 10 gennaio 2019, ha approvato il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Lo scopo è di ottenere una diagnosi precoce dei possibili stati di difficoltà e tutelare la capacità imprenditoriale di coloro che entrare in crisi per particolari contingenze.

 Questa normativa introduce alcuni obblighi per imprese di qualsivoglia natura o tipo, che dovranno entro breve assumere alcune iniziative. Le principali sono:

 a)   Porre in atto un sistema di monitoraggio dei dati economici, finanziari e patrimoniali che forniscano, una volta comparati con i valori considerati “di equilibrio”, la sostenibilità del debito complessivo aziendale per i successivi 6 mesi;

b)   Agire prontamente in caso di impossibilità di effettuare regolarmente i pagamenti dovuti all’Erario ed agli Enti previdenziali;

c)   Garantire una struttura organizzativa che consenta la tempestiva rilevazione dei dati necessari a valutare gli indici di cui la punto a);

d)   Per le società di capitali che superino uno dei seguenti limiti:

- 2 milioni di attivo patrimoniale;

-2 milioni di vendite di beni e/o prestazioni di servizi;

-10 unità occupate in media nell’esercizio,

  l’obbligo di nomina, alla prima assemblea utile, dell’organo di controllo o del revisore.

N.B. Le micro e piccole imprese sono soggette all’obbligo di monitoraggio interno, anche se non a quello di nomina del revisore.

Tutto ciò comporterà un diverso approccio anche da parte delle banche: se da un lato, infatti, esse sono obbligate, a decorrere dal 1° gennaio 2019, ad adottare misure più stringenti per la valutazione del rischio cliente, dall’altro non potranno ignorare gli esiti desumibili dai parametri di valutazione del rischio di insolvenza, che già in parte sono attenzionati in fase di rinnovo o rilascio di fidi.

Le diverse crisi bancarie e le norme di regolamentazione che ne sono derivate hanno posto al centro delle valutazioni la rischiosità del cliente e la sua capacità restitutoria (sia in senso generale: di settore, che specifico: di azienda). Il rating che la banca attribuisce è pertanto fattore determinante di sviluppo per tutte quelle realtà che necessitano del ricorso al finanziamento bancario per le attività di sviluppo.


Vi sono alcune cose da sapere:

  1. La formazione del rating non è uguale per tutte le banche, anche se vi sono linee guida ed elementi comuni;
  2. Ogni valutazione parte dal bilancio di esercizio;
  3. Il monitoraggio del cosiddetto andamentale è importantissimo per la corretta gestione del rapporto banca/cliente.

Il rating esprime il grado di rischiosità del cliente e quest’ultimo si ricava dallo scoring. Alcuni indici di bilancio possono compromettere seriamente il risultato ma, appunto, conoscendo i dati di bilancio, posso prevenire e migliorare lo scoring.


Vediamo i quattro principali indici che lo influenzano:

  1. Grado di copertura delle immobilizzazioni nette (Patrimonio Netto + Passività a M/L termine / Immobilizzazioni nette): il valore di riferimento va da 0,75 a 1,5;
  2. Grado di dipendenza finanziaria (Patrimonio Netto / Capitale Investito): valore di riferimento da 0,05 a 0,2;
  3. Incidenza degli oneri finanziari (Oneri Finanziari / Valore della produzione): valore di riferimento da 0,04 a 0,01;
  4. Liquidità generata dalla gestione (Risultato d’esercizio + Ammortamenti + Accantonamenti e Svalutazioni / Capitale Investito): valore di riferimento da 2 a 5.

Quanto più l’azienda sarà in grado di tenere sotto controllo tali indici, approntando le necessarie politiche di monitoraggio e miglioramento, tanto migliore sarà il suo grado di “bancabilità”.

 
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